PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la «Festa nazionale della famiglia» quale momento per celebrare la centralità della famiglia e il suo ruolo all'interno della società.
      2. Le regioni, le province e i comuni, in occasione della festa di cui al comma 1, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del ruolo della famiglia.
      3. La festa di cui al comma 1 ricorre il 12 maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni.
      4. Il Ministro della pubblica istruzione impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della festa di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere e approfondire le tematiche relative alle crescenti funzioni assunte dalla famiglia nella società.

Art. 2.

      1. È istituito il «Premio nazionale della famiglia d'Italia», in favore delle famiglie che, nel corso dell'anno, si siano distinte per aver compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano sociale.

      2. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominata, senza oneri per lo Stato, una Commissione competente a valutare le dieci azioni socialmente più meritevoli per l'anno in corso, sulla base delle informazioni acquisite da qualsiasi fonte. La partecipazione alla Commissione non com

 

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porta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso di spese.
      3. La graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2 è approvata
dal Ministro delle politiche per la famiglia e dal Ministro della pubblica istruzione.
      4. Possono fare parte della Commissione di cui al comma 2 i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea.
      5. Il Presidente della Repubblica conferisce il «Premio nazionale della famiglia d'Italia» alle famiglie che abbiano conseguito i primi dieci posti nella graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.